Stampa & Eventi

Il contratto di rete: perché è vantaggioso

Lavorare in “rete” costituisce una grande opportunità di crescita per le imprese, permettendo di conseguire benefici che spesso singolarmente non riescono a raggiungere. Tra i principali vantaggi che si possono ottenere con la stipula di un contratto di rete ci sono un maggior potere contrattuale verso l’esterno, la realizzazione di investimenti con ripartizione dei costi e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane.

Che cos’è il contratto di rete?

Per le imprese il contratto di rete, opportunamente introdotto, costituisce un valido ed efficace strumento di efficientamento organizzativo.

Si tratta di un contratto mediante il quale due o più imprese, c.d. “retiste”, si impegnano a collaborare tra loro sulla base di un programma comune con lo scopo di meglio competere sul mercato. La legge dà ampia autonomia alle parti nel definirne il contenuto.

In rete è possibile condividere know-how, informazioni, realizzare economie di scala mettendo in comune siti produttivi, magazzini, macchinari ovvero personale.

 

La gestione dei lavoratori nella rete

Volendoci soffermare sulle conseguenze lavoristiche del contratto di rete si deve primariamente evidenziare come la rete offra la possibilità di un utilizzo flessibile del personale.

In tal senso basti considerare come nel diritto del lavoro siano assolutamente vietate forme di “scambio” dei dipendenti tra datori di lavoro diversi: un lavoratore assunto da X deve lavorare solo alle dipendenze di X. Sono ammesse deroghe solo in tre casi: somministrazione di lavoro, distacco tra imprese e contratto di rete.

Proprio quest’ultima ipotesi consente l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane in primis attraverso forme di distacco del personale da un’azienda all’altra, accompagnate da codatorialità.

La legge prevede che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa per lo svolgimento delle attività poste in comune, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. Per le stesse imprese, inoltre, è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con la possibilità che il potere direttivo possa essere esercitato da ciascun imprenditore della rete secondo regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

A rimanere inalterato è, invece, il requisito della temporaneità del distacco, la quale potrà anche essere correlata alla durata stessa della rete ove l’istituto risulti necessario per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel contratto.

Tuttavia è opportuno ricordare che quando il distacco comporti un mutamento di mansioni questo debba avvenire con il consenso del lavoratore interessato, lo stesso ove comporti un trasferimento a più di 50 km dall’unità produttiva in cui il lavoratore è impiegato originariamente.

In questa ottica il contratto di rete, correttamente applicato, costituisce un valido strumento di efficientamento organizzativo, grazie al quale le risorse umane possono meglio operare là dove la loro specializzazione sia maggiormente richiesta.

 

Costi e adempimenti nel contratto di rete

È importante notare che i lavoratori in regime di codatorialità rimangono formalmente alle dipendenze della società che li ha assunti e che continua ad adempiere a tutti gli obblighi di legge, compreso il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL. Di fatto, quindi, in termini economico-normativi la “messa in codatorialità” per il lavoratore è neutra e non v’è alcun aumento dei costi (è chiaro che saranno le retiste a gestire tra di loro il riparto dei costi del personale “messo in comune”, di solito riproporzionandolo a seconda del periodo di fruizione).

A fronte di un contratto di rete debitamente iscritto nel registro delle imprese, non sono più necessari gli adempimenti amministrativi previsti per il distacco – comunicazione al lavoratore, comunicazione agli enti competenti, etc. – ed il lavoratore può essere co-gestito liberamente da tutte le retiste senza alcun particolare vincolo (al di là di quelli ordinari), nel pieno rispetto della legge, senza rischi di interposizione e senza oneri economici od organizzativi.

Lascia un commento