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Pagamenti con POS: scattano le sanzioni

Con un anticipo di sei mesi rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista, sono scattate ieri le nuove sanzioni nei confronti di commercianti, artigiani e professionisti che non permettono il pagamento tramite POS.

L’articolo 18, c. 1, del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 ha fatto entrare in vigore il 30 giugno 2022 le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione dei pagamenti elettronici mediante POS.

Pertanto, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento con il POS.

Lo stesso art. 15, c. 4, del citato decreto prevede che l’obbligo non trovi applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla Legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consentiva al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

La misura in esame soddisfa il punto terzo del traguardo previsto dal PNRR che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici.

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