Stampa & Eventi

Vietato l’uso dei dati degli utenti LinkedIn

Il Garante ha ammonito una società immobiliare per l’uso illecito dei dati degli utenti LinkedIn, sanzionata per non aver fornito riscontro alle richieste di informazioni da parte del Garante stesso.

 

E’ illecito l’uso dei dati degli utenti LinkedIn per finalità commerciali

Le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio. Lo ha ribadito il Garante per la privacy intervenendo su un’agenzia immobiliare per aver proposto i suoi servizi alla proprietaria di un immobile utilizzando i contatti di LinkedIn.

Questa piattaforma infatti ha come finalità lo scambio di contatti al fine di fornire opportunità di lavoro e non prevede che gli utenti del social network possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la propria attività lavorativa.

In tale contesto non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno a ricevere contatti da parte di altri utenti del social. Ciò che conta è la finalità – in questo caso promozionale – per cui il messaggio è stato inviato, in questo caso in netto contrasto con quella prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network.

 

Il fatto

Con reclamo al Garante datato 17 settembre 2019, il soggetto interessato ha lamentato la ricezione di un contatto su LinkedIn, da parte di un collaboratore di La Prima S.r.l., finalizzato a proporre servizi immobiliari in riferimento ad uno specifico immobile di proprietà del reclamante.

La società ha poi dichiarato che la creazione di un profilo LinkedIn comporta un’indiscriminata autorizzazione ad essere contattati da altri utenti Linkedin, sostenendo poi che è quanto è stato fatto dal loro collaboratore, il quale ha contattato la reclamante al fine di proporle il proprio servizio professionale. La società ha infine contestato che il profilo Linkedin del reclamante fosse impostato in maniera tale da essere contattabile da qualsiasi altro utente e senza alcuna limitazione; pertanto, era da ritenersi ammissibile il contatto da parte di un agente immobiliare in quanto “libera espressione di una mia opportunità lavorativa” tanto più che la conversazione era visibile solo al mittente e al diretto interessato.

Tuttavia, l’iscrizione a LinkedIn (come a tutti i social network) comporta l’adesione ai termini di servizio dallo stesso stabiliti e sulla base di tali condizioni contrattuali si basano le aspettative degli utenti relativamente all’utilizzo che di tale strumento verrà fatto da parte anche degli altri utenti. Pertanto, le comunicazioni su LinkedIn sono finalizzate unicamente a mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative. Non è invece previsto che gli utenti di Linkedin possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi.

La condotta dell’agenzia immobiliare ha pertanto comportato che il trattamento – concretizzato nell’invio di un messaggio per finalità promozionali – sia avvenuto senza una idonea base giuridica, non essendo riconducibile ad alcuna delle condizioni di liceità di cui all’art. 6, par. 1 del Regolamento. Il trattamento, infatti, non è inquadrabile, per le ragioni anzidette, nell’esecuzione del contratto di servizio sottoscritto dagli utenti di Linkedin e l’interessata non aveva espresso uno specifico consenso ad essere contattata per finalità promozionali con tali modalità, né avrebbe potuto farlo dal momento che, come detto, tale finalità non è prevista. Per tali ragioni si configura la violazione dell’art. 6, par. 1 del Regolamento.

 

Ammonimento e sanzione del Garante Privacy

Rilevato l’illecito, il Garante ha rivolto un ammonimento all’agenzia, invitandola ad adottare idonee misure organizzative. L’Autorità ha ritenuto la misura sufficiente e proporzionata, considerando il fatto che si tratta di una piccola impresa, esposta alla crisi economica causata dalla pandemia, che non risultano ulteriori procedimenti a suo carico e che si è trattato di un solo contatto diretto alla reclamante. L’agenzia ha comunque dovuto subire una sanzione di 5.000,00 € per non aver fornito riscontro alle reiterate richieste di informazioni del Garante, rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza.

Lascia un commento