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Esonero parziale per i soggetti iscritti alle gestioni INPS

L’articolo 1, comma 20, della l. n. 178/2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

 

Per chi è previsto l’esonero contributivo?

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, l‘art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:

  • Soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • Professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali)

con un reddito 2019 non superiore a Euro 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

 

Misura dell’esonero

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto 17/05/2021, l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di Euro 3.000, è riconosciuto ai soggetti iscritti alle Gestioni AGO (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

 

Requisiti generali di accesso all’esonero

La Circolare 06/08/2021, n. 124 dell’INPS precisa che l’esonero:

  • Va richiesto ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria;
  • Non spetta:
    • In presenza di un rapporto di lavoro subordinato;
    • Ai titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

L’esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza entro il 31/12/2021 .

Per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, l’esonero riguarda solo i contributi fissi (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021).

Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che pertanto non sono oggetto di esonero:

  • La contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31/12/2021;
  • Gli importi di competenza di annualità pregresse.

Per beneficiare dell’esenzione in esame, oltre al possesso della regolarità contributiva, è richiesto il pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero.

 

Contenuti e modalità della domanda di esonero

In base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, DM 17.5.2021 il beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione, entro il 30/09/2021, di un’apposita domanda, a pena di decadenza. Come sopra accennato, l’Istituto ha recentemente fissato al 25/08/2021 il termine iniziale per la presentazione della domanda di esonero.

Nella domanda, presentata sulla base dello schema predisposto dall’INPS, il soggetto richiedente deve autocertificare:

  • Di non essere , per il periodo esonerato, titolare di contratto di lavoro subordinato;
  • Di non essere , per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta , diversa dall’assegno ordinario di invalidità;
  • Di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria ;
  • Di aver conseguito nel 2019 un reddito d’impresa o di lavoro autonomo non superiore a Euro 50.000;
  • Di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

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