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Contratti a tempo determinato: cosa cambia

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a recente Legge n. 106/2021, di conversione del Decreto Sostegni-bis (D. Lgs. 73/2021) interessa la disciplina dei contratti di lavoro subordinato a termine.

Le novità introdotte sono due e derivano dalla modifica alle disposizioni contenute nell’art. 19 del D. Lgs. 81/2015, così come modificato dal c.d. decreto Dignità. Vediamole di seguito.

 

Novità per i contratti a termine

Come noto, il decreto suindicato prevede:

  • La possibilità di stipulare contratti a termine senza indicare specifiche causali fino ad una durata massima di 12 mesi;
  • Che la proroga del contratto, ove comporti il superamento di tale soglia, possa essere effettuata soltanto in presenza di causale;
  • Che il rinnovo possa essere stipulato soltanto in presenza di causale, anche se non vengono raggiunti i 12 mesi di durata del contratto.

 

La prima modifica

La prima modifica proposta aggiunge alle causali legali già esistenti (ex art. 19 comma 1, D Lgs. 81/2015) una nuova causa giustificatrice così definita: “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art 51”. Con tale dicitura il legislatore intende affidare alle parti sociali, ovvero alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro RSU/RSA, la possibilità di sottoscrivere accordi collettivi nazionali o di secondo livello, nei quali individuare con precisione le ragioni che possano giustificare una più lunga durata del contratto a termine, maggiore di 12 mesi ma che non ecceda il limite di 24 mesi quale durata massima consentita.

 

La seconda modifica

La seconda novità viene proposta con l’inserimento al citato art. 19 del comma 1.1, il cui testo prevede che “Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui  al  comma  1  del  presente articolo, può essere apposto  ai  contratti  di  lavoro  subordinato qualora si verifichino specifiche  esigenze  previste  dai  contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi  della  lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

 

Cosa cambia

L’articolo 19 così novellato comporta la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a termine che, ab origine, abbia una durata superiore a 12 mesi (rispettando la soglia massima di 24 mesi), a patto che ricorrano le specifiche causali definite dal contratto collettivo di riferimento e che la stipula del contratto di lavoro avvenga nel rispetto del limite temporale previsto.

A fronte di un intervento legislativo così definito pare opportuno sottolineare come la portata innovatrice della norma possa considerarsi doppia. In tal senso:

  • L’introduzione di una nuova causale legale al comma 1 dell’art. 19 si configura come modifica strutturale alla disciplina prevista dal D. Lgs. 81/2015;
  • Diversamente l’introduzione del comma 1.1 si evidenzia come “modifica a tempo” della normativa e limitata all’ipotesi di stipula di un contratto a termine ex novo della durata superiore ai 12 mesi entro la scadenza del 30 settembre 2021.

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