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Licenziamenti oggi: come muoversi tra regole ed eccezioni

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a data del 30 giugno ed il conseguente D.L. 99/2021 ha sancito in extremis una ulteriore deroga allo sblocco dei licenziamenti precedentemente individuato nelle date del 1 luglio 2021 e 1 novembre 2021, a seconda della tipologia di ammortizzatore fruibile dall’azienda.

Tale bipartizione era già stata oggetto di parziale modifica per opera del c. d. Decreto Sostegni-bis che aveva introdotto due eccezioni al venir meno del divieto.

 

Blocco licenziamenti: prima eccezione

La prima eccezione interessava le aziende che presentavano domanda di Cigo o di Cigs per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. In queste ipotesi non era previsto il pagamento di alcun contributo addizionale per l’utilizzo dello strumento, mentre il divieto di procedere ai licenziamenti rimaneva circoscritto al solo periodo di effettiva fruizione dell’ammortizzatore.

 

Blocco licenziamenti: seconda eccezione

La seconda eccezione riguardava le imprese che nel primo semestre 2021 avessero registrato un calo del fatturato pari al 50% rispetto al primo semestre del 2019. A favore di queste ultime è stata prevista la possibilità di stipula di un contratto di solidarietà difensivo della durata di 26 settimane (nel periodo 26 maggio – 31 dicembre 2021), esente dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, a condizione che non si procedesse ai licenziamenti per l’arco temporale di vigenza dell’accordo.

 

Nuove eccezioni del “Decreto Lavoro”

Da ultimo il D. L. 99/2021 ha mantenuto lo stop al blocco nelle date già previste, introducendo però due ulteriori regole alle eccezioni già intervenute. In tal senso:

  1. Il divieto generalizzato di licenziare rimane per i datori di lavoro delle industrie tessili, di abbigliamento e di pelletteria (codici Ateco 13, 14 e 15), a favore dei quali viene prevista la possibilità di richiedere ulteriori 17 settimane di Cigo gratuita (ovvero esente da contributo addizionale) nel periodo 1 luglio – 31 ottobre 2021;
  2. Le imprese che abbiano esaurito gli ammortizzatori sociali possono richiedere, per fronteggiare particolari situazioni di difficoltà economica presentate al Mise, ulteriori 13 settimane di cassa integrazione straordinaria sino al 31 dicembre 2021. Stretta conseguenza dell’azzeramento del contatore è che per l’intero periodo di utilizzo dell’ammortizzatore sarà esteso a tutta l’azienda il divieto di licenziamento.

Rimangono invece inalterate le deroghe al divieto generalizzato di licenziamento già previste dalle regole vigenti. Sono queste le ipotesi di personale coinvolto in un cambio di appalto, cessazione definitiva dell’attività, stipula di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, fallimento.

Alla fine ciò che si evidenzia è che lo sblocco dei licenziamenti si concretizza in un’azione parziale, se non in un proseguo del blocco “a macchia di leopardo”, in alcuni casi sancito dal ricorso agli ammortizzatori sociali e in altri applicato a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

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