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Il Decreto Sostegni (D. L. 41/2021) e le novità in materia di lavoro

I

l nuovo Decreto Sostegni contiene al Titolo II una serie di disposizioni in materia di lavoro. Nei paragrafi a seguire ci proponiamo di dare notizia di quelle più rilevanti.

Proroga della CIG

L’art. 8 del sopracitato Decreto disciplina la proroga dei trattamenti di integrazione salariale secondo un doppio binario.

In tal senso sono previste:

  • Fino a 13 settimane di CIG Ordinaria Covid, da richiedere nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021.
  • Fino a 28 settimane di Assegno ordinario e CIG in deroga, da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Tale aspetto risulta di particolare rilievo per i datori che non rientrano nel campo applicativo della CIGO, poiché per costoro il godimento di tale periodo di 28 settimane può aggiungersi a quello di 12 settimane previsto fino al 30 giugno dalla Legge di Bilancio 2021.

Per l’accesso ai suddetti trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ne facciano richiesta.

Le novità toccano anche il settore agricolo con la proroga della Cisoa (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) a favore dei lavoratori del comparto per una durata massima di 120 giorni nel periodo che intercorre tra il 1°aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.

 

Blocco dei licenziamenti

A seguito della pubblicazione in Gazzetta del nuovo Decreto è stato prorogato il divieto di licenziamento nelle seguenti ipotesi:

  1. Procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991 (licenziamenti collettivi); quelle eventualmente già avviate al 23.02.2020 restano sospese;
  2. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966);
  3. Procedure di conciliazione (art. 7 L. 604/1966).

Per tale proroga opera anche in questo caso secondo il “principio del doppio binario”:

  • Fino al 30 giugno 2021 per l’intera platea di aziende,
  • Fino al 31 ottobre per le imprese che fruiscono di Aso, Cigd ovvero Cisoa.

Rimangono altresì consentiti i licenziamenti rientranti nelle ipotesi disciplinate dall’art. 1 comma 311, della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

 

Proroga e rinnovo dei contratti a termine acausali

Ferma restando la durata complessiva di 24 mesi, il Decreto Sostegni ha previsto la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, senza la necessaria indicazione delle causali.

 

Novità per la Naspi

Il testo del Decreto prevede anche un intervento in materia di Naspi. Fino al 31 dicembre 2021 l’indennità sarà infatti concessa a prescindere dal requisito della presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo svolto nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

 

Indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport

A favore dei lavoratori, già indennizzati con il Decreto Ristori, non coperti da ammortizzatori sociali e in condizione di difficoltà a causa delle misure restrittive legate al perdurare dell’emergenza epidemiologica, il Decreto Sostegni interviene con una indennità pari a € 2.400 erogata dall’INPS e destinata a coprire i primi tre mesi del 2021.

Tale indennità potrà essere richiesta, previa verifica del soddisfacimento di determinati requisiti, dalle seguenti categorie di lavoratori che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività:

  1. Dipendenti stagionali o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali;
  2. Dipendenti stagionali o in somministrazione in altri settori diversi da quelli di cui sopra;
  3. Intermittenti;
  4. Autonomi privi di partita IVA con contratti di lavoro occasionali;
  5. Incaricati alle vendite a domicilio.

Nei casi 1), 2) e 3) è condizione sine qua non che la prestazione lavorativa sia stata resa per almeno 30 giornate nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.

L’apposita domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2021.

È, inoltre, riconosciuta un’indennità pari a € 2.400 agli iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo in possesso di specifici requisiti.

 

Misure a sostegno dei lavoratori fragili

Il testo del Decreto Sostegni estende fino al 30 giugno 2021 il godimento di una particolare tutela rivolta ai lavoratori fragili.

A favore di questi ultimi è prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto né incidono sull’eventuale indennità di accompagnamento percepita dal lavoratore disabile.

Tale disposizione si configura come avente valore retroattivo (dal 1 marzo 2021 al 23 marzo 2021) al fine di non creare un vuoto normativo.

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