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Pagamenti elettronici: come utilizzare il credito d’imposta

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31/08/2020, n. 48/E, è possibile la compensazione del bonus rivolto agli esercenti di minori dimensioni.

L’art. 22 D. L. 124/2019 ha istituito per taluni soggetti titolari di partita IVA un credito d’imposta per le commissioni sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Chi sono i destinatari del credito d’imposta?

Sono gli esercenti di attività di impresa, arte o professione che nell’anno di imposta precedente non hanno superato € 400.000 di ricavi e compensi.

Cosa sono le transazioni agevolate?

Le transazioni agevolate sono quelle effettuate dal 01/07/2020 con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, ecc.), emessi da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, c. 6, D. P. R. 605/1973, in relazione a cessioni di beni e servizi resi nei confronti dei consumatori finali.

Il credito, quindi, non spetta per i pagamenti ricevuti dai soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

A quanto ammonta il credito e come si utilizza?

Come già visto nel nostro precedente articolo, che puoi leggere qui, il credito è pari al 30% dell’ammontare delle commissioni dovute dall’esercente e si può utilizzare esclusivamente in compensazione. Il credito è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2020 ha reso operativo l’utilizzo del credito d’imposta in oggetto mediante il codice tributo6916 credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124“, necessario per la compensazione.

Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, normalmente nella colonna “importi a credito compensati“. Solo in caso di riversamento del credito indebitamente compensato l’esposizione avviene nella colonna “importi a debito versati“.

Nei campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” vanno indicati il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che consente di beneficiare del credito d’imposta.

La compensazione può essere effettuata presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione di versamento viene scartata.

L’esercente determina l’ammontare del credito d’imposta spettante sulla base di una comunicazione che, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia 21/04/2020, i prestatori dei servizi di pagamento elettronico devono trasmettergli con cadenza mensile e per via telematica.

In questa comunicazione è riportato l’elenco delle transazioni eseguite mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili e le informazioni riguardanti le commissioni addebitate, con la specificazione di quelle applicate sulle operazioni effettuate dai consumatori finali.

Dato che la trasmissione della comunicazione mensile e il pagamento delle commissioni avviene in mesi successivi a quello cui si riferiscono, nel modello F24 occorre fare attenzione al momento in cui effettuare la compensazione e all’indicazione del mese e anno di riferimento.

Esempio

Nel caso di pagamento nel gennaio 2021 di commissioni maturate nel dicembre 2020 si potrà eseguire la compensazione a partire da febbraio 2021, riportando “0001” nel campo “mese di riferimento” e “2021” nel campo “anno di riferimento“.

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