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Credito d’imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, con il c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria” 2020, il Legislatore ha previsto, a partire dall’01/07/2020, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni (teoricamente a prescindere dal regime contabile adottato) parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili verso i consumatori finali.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento. Il credito d’imposta spetta per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’01/07/2020 (sono quindi escluse dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA).

Chi può beneficiare del credito d’imposta?

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Nell’ambito dell’Allegato tecnico previsto dal provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, è stato chiarito che non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni e che sono escluse dall’agevolazione le commissioni relative alle carte “business”.

Come si utilizza il credito d’imposta?

In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.

La Banca d’Italia ha inoltre individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti, con cui hanno stipulato un contratto di “convenzionamento”, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte ai fini del credito d’imposta.

Tali informazioni devono essere trasmesse per via telematica (ad esempio tramite PEC o con pubblicazione nell’on line banking dell’esercente) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

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