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Bonus 100 euro: cos’è e come funziona

Dal 1° luglio 2020 il bonus Renzi è stato abolito per dare spazio alle nuove misure normative volte a ridurre il cuneo fiscale.

Innanzitutto, il D.L. 3/2020, all’ art.1, c. 1, dispone che qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, di cui all’art. 13, c. 1, del TUIR, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.

Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che:

  • L’imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.

Il predetto trattamento integrativo sarà pari a 100 euro mensili, ovverosia 600 euro annui per il (residuo del) 2020 e 1.200 euro annui a decorrere dal 2021.

La disposizione precisa che i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito. Inoltre, ai sensi del c. 2, art. 1 della suddetta norma il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Il c. 3 del medesimo articolo prevede poi che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica le somme anzidette, ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, e verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’art. 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Si segnala altresì che l’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto, per l’anno 2020, che sia il c.d. bonus 80 euro (in vigore fino al 30 giugno 2020) che il trattamento integrativo in commento, spettano ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR (con esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo), anche nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13, c. 1, TUIR (c.d. “incapienti”), per effetto della fruizione delle misure di sostegno contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del D.L. n. 18/2020, previste per l’emergenza COVID-19.

Per maggiori informazioni in merito all’erogazione del bonus integrativo di 100 euro, vi invitiamo a contattare la Dott.ssa Paola Pederzoli.

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