Credito d’imposta sui canoni di locazione
Via libera all’utilizzo del credito d’imposta sui canoni di locazione a partire dal 6 giugno 2020.
A CHI SPETTA?
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020. Inoltre, occorre aver registrato un calo del fatturato del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il limite sopracitato non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
A QUANTO AMMONTA?
Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. È commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
COME SI UTILIZZA?
Il credito può essere:
- Ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
- Utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- Compensato successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 6920.
Il nuovo credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 D. L. 18/2020 per botteghe e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti d’imposta.
Tuttavia, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, non impedisce di beneficiare del nuovo credito d’imposta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute.