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Termoscanner in azienda: regole per il trattamento dei dati

Il DPCM 26 aprile 2020 ha introdotto, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra cui la progressiva riapertura delle attività – la c.d. fase 2. Condizione necessaria alla ripresa dell’attività lavorativa è il rispetto del Protocollo condiviso per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro, così come aggiornato e integrato in data 24 aprile 2020.

In particolare, il Protocollo ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea dei lavoratori nonché di ogni altro soggetto terzo mediante termoscanner, sollevando alcune problematiche di tipo giuridico.

Implicazioni privacy: informativa

Infatti, la rilevazione della temperatura (nonché l’eventuale registrazione del dato) costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina privacy vigente. Nello specifico, il Protocollo suggerisce di non registrare i dati derivanti dalla termo-rilevazione e di fornire ai soggetti interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali.

 

I contenuti dell’informativa: la base giuridica

Quanto ai contenuti della predetta informativa, il datore di lavoro (ossia il titolare del trattamento ex GDPR) ha il compito di individuare la base giuridica legittimante il trattamento stesso. In tale contesto, l’attività di trattamento dei dati dei lavoratori troverebbe piena legittimazione nelle finalità di implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, c. 7., lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

 

Il tempo di conservazione dei dati e le finalità

Inoltre, con riferimento al tempo di conservazione dei dati, il titolare del trattamento ha la facoltà di conservare le informazioni fino al termine dello stato di emergenza.

Come qualsiasi altro trattamento dei dati, anche il trattamento derivante dall’utilizzo di impianti di termo-rilevazione deve avvenire nel rispetto del principio di finalità. I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, pertanto, il loro utilizzo per scopi differenti dalla prevenzione dal contagio non è ammesso.

I dati raccolti, inoltre, non possono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative – come, ad esempio, nel caso in cui la comunicazione sia richiesta dall’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti.

 

Aggiornamento del registro dei trattamenti del titolare

Gli adempimenti relativi al nuovo trattamento, tuttavia, non si esauriscono con la sola informativa agli interessati. Infatti, il titolare del trattamento deve obbligatoriamente aggiornare il registro dei trattamenti, oltre a individuare e istruire il personale incaricato al trattamento. Infine, è essenziale la predisposizione di adeguate misure di sicurezza al fine di evitare trattamenti illeciti o non autorizzati, oltre alla perdita, distruzione o danni accidentali ai dati raccolti.

 

Se hai predisposto un termoscanner nella tua azienda e hai bisogno di assistenza per quanto riguarda gli adempimenti privacy, puoi contattarci per maggiori informazioni.

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