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Cessione dati a terzi per marketing: attenzione!

La società Altroconsumo è stata recentemente sanzionata per non aver raccolto correttamente il consenso per attività promozionali effettuate da terzi.

Il reclamo

Nel caso in esame, la denunciante ha lamentato la ricezione di una telefonata promozionale indesiderata effettuata per conto di Altroconsumo e proveniente da un’utenza telefonica intestata ad un’altra società (8mila Digital Contact Solutions).

Quest’ultima ha poi dichiarato di aver effettuato la chiamata promozionale in forza del mandato conferito proprio da Altroconsumo.

La reclamante, in risposta, si è rivolta ad Altroconsumo che ha sostenuto che il contatto fosse stato fornito dalla società Toleadoo GmbH, con sede in Germania, di cui Altroconsumo si avvale abitualmente “per reperire liste di utenti verso cui indirizzare le proprie promozioni”.

Al fine di documentare quanto affermato, la Società ha poi allegato la nota con la quale la società tedesca assicurava di aver acquisito i dati della reclamante “in data 2016-09-08 23:34:41 in occasione dell’iscrizione della medesima al concorso www.vincitore-selezionato.it”, occasione in cui sarebbe stato prestato il consenso esplicito per cedere i propri dati a terzi per finalità di marketing.

 

L’attività istruttoria

Alla luce dell’attività istruttoria, il Garante ha segnalato le seguenti violazioni:

  • Assenza di un’idonea informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati da Altroconsumo. Infatti, in occasione delle telefonate da parte della società terza, era stato reso noto solo il testo dell’informativa riguardante Toleadoo;
  • Assenza di un consenso specifico e informato per le finalità promozionali di Altroconsumo e l’errata formulazione della frase utilizzata per acquisire il consenso.

 

Le ragioni della sanzione

Nello specifico, parlando dell’assenza di un’idonea informativa, quella resa agli interessati in occasione delle telefonate promozionali effettuate da Altroconsumo specifica l’origine del dato e la possibilità di esercitare i diritti (accesso, rettificazione, cancellazione, opposizione, limitazione, portabilità) nei confronti di Toleadoo ma non fornisce un quadro completo dei trattamenti dei dati personali svolti dalla stessa.

In particolare, non erano state fornite informazioni sulla tipologia dei dati trattati e sull’effettiva titolarità del trattamento, lasciando un vulnus nella conoscenza delle operazioni e delle modalità adottate dalla società.

Con riguardo alla liceità dei consensi espressi dall’interessata in sede di registrazione al sito www.vincitore-selezionato.it, la documentazione del consenso tramite l’indicazione del solo indirizzo IP è una modalità che il Garante ritiene insufficiente a certificare la volontà inequivocabile degli interessati, dal momento che esistono alternative più idonee a garantire la genuinità del consenso (come l’invio di un messaggio di conferma al recapito indicato in fase di iscrizione).

Il lamentato contatto promozionale deve altresì ritenersi privo di un’idonea base giuridica in quanto mancante delle corrette condizioni di validità.

 

Conclusioni

Pertanto, alla luce di quanto rilevato, e considerato anche che la violazione è risultata piuttosto grave (riguardando più di 2.698.000 contatti telefonici), è stata comminata ad Altroconsumo una sanzione amministrativa pari a € 100.000, oltre a disporre l’adozione di idonee procedure qualora intenda in futuro avvalersi di terzi per l’invio di messaggi promozionali.

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