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Incentivi alle assunzioni: le novità del 2023

Con la nuova Legge di Bilancio è stata prorogata l’efficacia della disposizione di cui alla legge 178/2020, la quale prevedeva alcune agevolazioni per i datori di lavoro in tema di assunzioni del personale.

Con l’art. 1, comma 297 della Legge di Bilancio si prevede, per le aziende che vorranno assumere a tempo indeterminato giovani al di sotto dei 36 anni, percettori del RdC e donne svantaggiate, un aumento del tetto massimo dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali da 6.000 a 8.000 euro annui. Si alza quindi il limite dell’esonero totale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Percettori del reddito di cittadinanza: condizioni

La nuova Legge di Bilancio ha previsto anche un incentivo per favorire l’occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza (art. 1, comma 294 e ss.), prima della sua abrogazione nel 2024. Per quanto riguarda lo sgravio in caso di assunzione di beneficiari del RdC, l’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi ed è alternativa a quella già prevista dall’art. 8 del D. L. 4/2019 per chi assume percettori di reddito di cittadinanza.

 

Donne: condizioni

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 298, della Legge di Bilancio, si proroga per tutto il 2023 la misura che incentiva l’occupazione femminile nella forma prevista dalla “vecchia” Legge di Bilancio 2021. Pertanto, beneficeranno dell’innalzamento dell’importo da 6.000 a 8.000 euro anche le assunzioni effettuate nel 2023 di donne per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Tale agevolazione potrà essere applicata nei confronti di donne:

  • Di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
  • Di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. I predetti settori sono consultabili qui;
  • Di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni e senza limiti di residenza;
  • Di almeno 50 anni e disoccupate da più di un anno.

 

Infine, si ricorda che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 dell’art. 1 è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

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