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Caro energia: rateizzazione bollette per le imprese

Il Decreto Aiuti quater ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas e ripropone i bonus energia, ma sarà possibile scegliere solo una delle due agevolazioni previste.

Infatti, al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione (in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili) degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3).

Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

É possibile:

  • Ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;
  • Chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022). Prevista, inoltre, l’estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

Preme infine ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la normativa post-Covid, ha complicato la vicenda dei termini di decadenza degli accertamenti con la sospensione dei termini di 85 giorni prevista dal Decreto Cura Italia: a partire da marzo 2020, il termine di decadenza per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 era stato posticipato al 26 marzo 2021, mentre, per le annualità dal 2016 in poi, opera conseguentemente lo stesso differimento dei termini di decadenza: la proroga al 26 marzo (o al 25, per gli anni bisestili) si applica per tutte le annualità nelle quali l’attività di controllo era in corso o poteva essere effettuata nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020, dunque anche per i termini di accertamento per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018 (dal 2019 i termini torneranno a scadere al 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Di conseguenza il termine di decadenza dell’anno di imposta 2016 scadrà il 26 marzo 2023 – per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione – anziché il 31 dicembre 2022.

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