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Fringe benefit fino a 3.000 €: aumento della soglia No Tax Area

Il decreto Aiuti-bis, in prima battuta, ed il decreto Aiuti-quater da ultimo per il periodo d’imposta 2022, hanno previsto l’innalzamento della soglia di esenzione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda (c.d. Fringe Benefit esenti) da € 258,23 a € 3.000, includendo nel limite anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

 

Chi lo eroga, quando, a chi spetta

Se la disciplina citata può essere applicata a tutti i lavoratori dipendenti ed a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, l’erogazione del c.d. “Bonus” a contrasto del caro bollette non si configura obbligo di legge, bensì un atto liberale del datore di lavoro che può decidere di corrispondere tale somma – per intero o in parte – anche seguendo il criterio ad personam.

L’importo massimo erogabile esente da contributi ed imposte è pari, dunque, ad € 3.000,00 poiché al superamento di detta soglia la somma corrisposta risulterà imponibile in toto. Ciò significa che ove, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, risultino superiori al predetto limite l’intero importo corrisposto sarà assoggettato ad imposte e contributi.

Tale orientamento dell’Agenzia delle Entrate, frutto della circolare n. 35/2022, risulta sicuramente impattante per il datore di lavoro, il quale dovrà attenzionare detto limite proprio al fine di evitare uno sforamento che andrebbe a maggiorare notevolmente il costo dei fringe benefit.

Ai fini del godimento del requisito della “non imponibilità” è fondamentale che l’erogazione avvenga entro le competenze del mese di dicembre 2022, ovvero non oltre il 12 gennaio 2023 in ottemperanza del “principio di cassa allargato”.

A godere maggiormente di questa agevolazione saranno le fasce “medio – alte” della platea dei lavoratori italiani: ad esempio coloro i quali hanno una vettura aziendale ad uso promiscuo, in quanto con il conguaglio di fine anno si vedranno rimborsare tasse e contributi pagati in virtù della normativa ordinaria che prevedeva la non esenzione dei fringe benefit al superamento della soglia di € 258,23. Tra i beneficiari della modifica normativa possiamo annoverare poi anche gli amministratori, in quanto titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

Fringe Benefit e premio di risultato

Rileva sottolineare che chi ha già ricevuto nel corso del 2022 somme a titolo di premio di risultato non potrà restituirle richiedendone la trasformazione in fringe benefit alla luce delle nuove e più favorevoli disposizioni normative, poiché la scelta della conversione in welfare doveva essere effettuata all’atto dell’erogazione. Diversamente, nell’ipotesi in cui il premio non sia stato ancora erogato la conversione in welfare dovrà essere richiesta volontariamente dal lavoratore e non potrà essere imposta dal datore di lavoro.

 

Modalità di erogazione del rimborso bollette

Come noto rientrano nell’ambito di azione della norma le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas).  In tal senso, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra sostenuta dal lavoratore in bollette energetiche.

In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:

  1. Documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.

In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.

Rapporti con il Bonus carburante: cumulabilità

Il regime fiscale di cui sopra, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al c.d. bonus carburante.

Quest’ultimo, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, si configura come misura aggiuntiva e pertanto cumulabile con il rimborso delle utenze o con l’erogazione di altri beni e servizi, a patto che sia indicato chiaramente e distintamente in busta paga.

Al fine di fruire dell’esclusione dalla base imponibile, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina ovvero le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche).

È importante ricordare che anche per i buoni benzina ove il valore corrisposto superi i 200 euro, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito e verrà assoggettato a tassazione ordinaria.

Pertanto nel periodo d’imposta 2022 il combinato disposto delle due misure comporta la possibilità per il datore di lavoro di erogare misure di welfare – non soggette ad imposizione fiscale e contributiva – (anche singolarmente individuate) per un valore complessivo pari a € 3.200.

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