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Decreto trasparenza: obblighi formativi per il datore di lavoro

Il c.d. Decreto Trasparenza (D. Lgs. n. 104/2022, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1152), come abbiamo visto, ha apportato molte novità in merito agli elementi essenziali del rapporto di lavoro. Tra questi assume particolare rilievo la segnalazione al lavoratore del suo diritto a ricevere un’adeguata formazione.

Il lavoratore, infatti, deve essere informato in merito alla formazione che il datore di lavoro dovrà garantirgli per poter svolgere in modo adeguato la propria mansione.

Queste informazioni devono necessariamente essere comunicate al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o comunque prima dell’inizio della prestazione lavorativa, in piena armonia con il D. Lgs. 81/2008 il quale stabilisce, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che la formazione debba essere appunto fornita al momento della costituzione del rapporto di lavoro (o o in caso di trasferimento, cambio delle mansione o introduzione di nuove attrezzature di lavoro pericolose).

 

La formazione del lavoratore

Con riferimento alla formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro, il Decreto Trasparenza riprende il contenuto del D. Lgs. 81/2008 ribadendo che la stessa debba essere svolta durante l’orario di lavoro.

In base ai precedenti Accordi Stato-Regioni, in generale, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione generica di 4 ore ed una formazione specifica di durata variabile in base al codice ATECO. Si rilevano così 3 gruppi distinti: attività a rischio basso, medio ed elevato in corrispondenza dei quali le ore di formazione sono 4, 8 o 12. In caso il lavoratore presti un’attività differente rispetto a quella principale dell’azienda, possono essere svolte un numero di ore limitato per tali mansioni.

Di conseguenza, se all’interno della valutazione dei rischi di una azienda con un ATECO basso, si evidenzino rischi particolari per i quali si rende necessaria l’esecuzione di corsi adeguati alle effettive condizioni di lavoro, la durata di tali corsi sarà più estesa.

 

La formazione pregressa del lavoratore

In fase di assunzione il datore di lavoro può lecitamente verificare la formazione già eseguita dal lavoratore e, eventualmente, integrare quanto necessario.
Risulta pertanto estremamente utile invitare il lavoratore già nell’informativa consegnata all’instaurazione del rapporto di lavoro ad uno scambio di informazioni in merito, richiedendogli eventuali attestati dei corsi svolti presso i precedenti datori di lavoro al fine di verificarne l’eventuale validità.
Se il lavoratore possiede l’attestato relativo ai rischi generici (svolto in base all’art. 37 del Testo Unico e all’Accordo Stato-Regioni 2011), tale formazione non dovrà essere ripetuta. Con riferimento alla formazione sui rischi specifici, se questi corrispondono ai requisiti richiesti in base alle mansioni svolte presso il nuovo datore di lavoro, la formazione obbligatoria in capo al nuovo datore di lavoro potrà essere ridotta, integrata o semplicemente aggiornata alla scadenza.

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