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Novità a tutela della genitorialità

Con la pubblicazione del D. Lgs. 105/2022 in Gazzetta Ufficiale, con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1158 in materia di work-life balance, sono state introdotte nuove tutele alla genitorialità. Le disposizioni entreranno in vigore a far data dal 13 agosto 2022.

Di seguito citiamo le principali novità e modifiche.

Congedo obbligatorio di paternità

Resta confermata la durata massima del congedo obbligatorio fissata in 10 giorni lavorativi fruibili dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (anche durante il congedo obbligatorio della lavoratrice madre). In caso di parto plurimo la durata del congedo aumenta a 20 giorni.

Il congedo spetta al padre che lavora anche in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

I giorni di congedo devono essere comunicati per iscritto al datore di lavoro con almeno 5 giorni di anticipo e per tutto il periodo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Congedo parentale per lavoratori dipendenti

I periodi di congedo parentale indennizzabili sono estesi fino ai 12 anni di vita del bambino, mentre prima della modifica la normativa li prevedeva fino ai 6 anni.

Stante quanto sopra le ulteriori modifiche apportate sono le seguenti.

  1. Qualora vi sia un solo genitore affidatario la durata complessiva del congedo è stata ampliata da 10 a 11 mesi, continuativi o frazionati, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della ordinaria retribuzione.
  2. La madre ha diritto ad un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore.
  3. Il padre ha diritto ad un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore.
  4. Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi.

Il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori sale, dunque, a 9 mesi contro i 6 precedenti.

L’indennità è pari al 30% della ordinaria retribuzione.

Congedo parentale per lavoratori iscritti alla gestione separata

È esteso il trattamento economico per congedo parentale a entrambi i genitori per un periodo di 3 mesi ciascuno, non trasferibile all’altro, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino.

La normativa prevede poi che, in alternativa tra loro, i genitori possano godere di ulteriori 3 mesi di congedo indennizzati.

Il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori aumenta così a 9 mesi (contro i precedenti 6 mesi).

Lavoratrici autonome e libere professioniste

Il Decreto estende, a entrambe le categorie, il diritto all’indennità di maternità anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio accertata dall’Asl.

Lavoro agile

In materia di tutela della genitorialità merita una nota il rapporto della materia con il lavoro agile. In tal senso i datori di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto, saranno tenuti a dare priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, formulate dalle lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età e/o con figli in condizioni di disabilità (senza limite di età).

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