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Privacy & Green Pass: il parere del Garante

Il Garante ha fornito il proprio parere favorevole in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative ai Green Pass e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

Di seguito forniamo una sintesi dei punti principali discussi dall’Autorità Garante:

La raccolta dei Green Pass sul luogo di lavoro

Come noto, è ora possibile da parte del lavoratore consegnare al datore di lavoro la copia del proprio Green Pass (ipotesi introdotta dagli artt. 9-quinquies, c.4, e 9-septies, c. 5, del D.L. 52/2021), prevedendo, comunque, la verifica quotidiana, da parte del datore di lavoro, della perdurante validità della stessa.

E’ bene rammentare che l’impiego dei Green Pass risulta efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità. L’assenza di verifiche sulla validità del Green Pass non consente infatti di rilevare l’eventuale occorrenza di una condizione che ne determina la revoca (es. in caso di positività del lavoratore che ha precedentemente consegnato il Green Pass).

Sul punto il Garante ha già evidenziato i rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti da tale possibilità, specialmente nel contesto lavorativo, evidenziando che un’eventuale mancata verifica quotidiana della validità del Green Pass rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica.

 

Green Pass consegnato al datore di lavoro

Considerato che il Green Pass e il QR-Code ad esso associato contengono numerosi dati personali e informazioni di dettaglio (numero dosi somministrate, numero del lotto, etc.), si prende atto della previsione in base alla quale, nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegna alla propria azienda del Green Pass, il datore di lavoro sia comunque tenuto, a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità del Green Pass del lavoratore effettivamente in servizio con le modalità previste dalla disciplina di settore (mediante lettura del QR-Code della copia in possesso del datore di lavoro attraverso l’App VerificaC19, ovvero mediante le previste modalità automatizzate).

Giova ribadire che il trattamento dei dati personali da parte del datore di lavoro, in caso di acquisizione e conservazione del Green Pass, deve in ogni caso essere limitato alla sola finalità di verifica della perdurante validità della certificazione nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento), non essendo ammessi trattamenti per finalità ulteriori. Il titolare deve adottare misure tecniche e organizzative per assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati, tenuto conto dei rischi e delle possibili conseguenze per gli interessati nel contesto lavorativo e professionale (artt. 5, par. 1, lett. f), 24 e 32 del Regolamento).

 

Green Pass e soggetti esenti

Il Garante continua a ritenere prioritario intervenire per assicurare che i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, in caso di accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesto il Green Pass, possano presentare un documento digitale dotato di QR-Code senza esibire un documento cartaceo di esenzione, il quale permette ai soggetti preposti ai controlli di venire a conoscenza della condizione di salute del soggetto esente.

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