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Operazioni transfrontaliere: da gennaio si cambia

Abolito l’esterometro, entra in campo dal 01/01/2022 l’obbligo di fattura elettronica per le operazioni attive verso clienti esteri e l’invio alla piattaforma SdI dei dati delle fatture transfrontaliere ricevute.

Dal 01/01/2022 cambiano le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere. La novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2021 che modifica l’art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, aggiungendo la seguente disposizione: “Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01/01/2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.

 

Come devono essere effettuate le trasmissioni telematiche?

Con riferimento alle medesime operazioni:

  • La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

 

Le novità della norma

Quindi, la norma propone una doppia novità:

  • La prima riguarda l’estensione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica a tutte le operazioni attive effettuate verso soggetti esteri;
  • La seconda riguarda la modifica delle modalità e dei termini di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture ricevute da soggetti esteri, attualmente effettuate attraverso il c.d. “esterometro”.

Le nuove modalità di trasmissione e le relative specifiche tecniche sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 in cui si precisa che la norma riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dal 01/01/2022. Si dovrà perciò far riferimento al concetto di effettuazione dell’operazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 D.P.R. 633/1972 e ai termini di emissione della fattura previsti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972.

Saranno escluse dall’obbligo di invio allo SdI le sole operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (o una fattura elettronica secondo le regole stabilite), restando comunque facoltà del contribuente di procedere all’invio telematico.

 

Operazioni attive e adempimenti

Sul fronte delle operazioni attive, si profila quindi un duplice adempimento:

  1. Il 1° sarà l’invio della fattura elettronica nei consueti termini (solitamente 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione);
  2. Il 2° sarà l’invio al cliente estero della fattura in formato cartaceo, non avendo quest’ultimo la possibilità di accedere al Sistema di Interscambio.

Per le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi alle fatture transfrontaliere ricevute, l’obbligo sarà mensile: entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura.

Quest’ultimo adempimento sembra essere quello di maggiore impatto, dovendo il soggetto passivo residente convertire i dati, per ogni fattura ricevuta, nel medesimo formato .Xml previsto per le fatture attive e provvedere all’invio alla piattaforma SdI nei termini sopra indicati.

 

Le sanzioni

Per concludere, l’aspetto sanzionatorio: sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, con riduzione del 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza. In compenso andrà in pensione l’esterometro, ma l’obiettivo “semplificazione” è nuovamente fallito.

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