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Novità in fattura elettronica dal 01.01.2022

Addio all’esterometro. Da gennaio 2022 la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere possono avvenire esclusivamente con formato del file della fattura elettronica. Sono previsti termini diversi per le operazioni attive e passive.

 

Lettere di intento

La L. 178/2020 di contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond IVA ha rafforzato il controllo con specifiche analisi di rischio per inibire e invalidare lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contiene l’indicazione di un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata. L’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 aveva, infatti, imposto l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.

Dal 01.01.2022 il provvedimento direttoriale richiede l’indicazione:

  • Nel campo Natura del codice specifico “N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”;
  • Nel blocco “Altri Dati Gestionali” dovrà essere inserito:
    • Al campo “2.2.1.16.2. – Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da 2 parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;
    • Al campo “2.2.1.16.1.- Tipo Dato” si dovrà riportare la dicitura “Intento“;
    • Al campo “2.2.1.16.4 – Riferimento data” si dovrà riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

A valle delle verifiche sugli esportatori abituali sulla base di analisi di rischio e controllo, l’eventuale invalidazione delle dichiarazioni ritenute illegittime, comunicata via pec, comporta lo scarto della fattura del fornitore che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento illegittima.

Nonostante la compilazione del blocco Altri Dati Gestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l’eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo al sistema SDI l’attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

 

Operazioni con l’estero

Dal 01.01.2022 i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato Xml della e-fattura:

  • I flussi attivi di fatturazione (fatture emesse) continueranno a prevedere l’indicazione del codice convenzionale a 7 “X” nell’elemento “Codice destinatario“; attualmente era solo una facoltà inviare allo SDI le fatture attive verso soggetti esteri, al fine di evitare la compilazione dell’Esteromentro. Dal 01.01.2022 diventerà obbligatorio;
  • Per le operazioni passive estere (fatture ricevute) l’integrazione o l’autofattura dovranno essere inviate allo SDI utilizzando il tracciato Xml della e-fattura (fattura elettronica), utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione.

Ciò comporta anzitutto la necessità di rivedere i meccanismi di contabilizzazione e gestione fattura passive, al fine di rispettare la tempistica di invio dei dati ove l’operazione si consideri effettuata prima della ricezione del documento di spesa. In secondo luogo, si dovrà intervenire sui tracciati Xml generati, compilandoli con i dati richiesti e indicando obbligatoriamente la propria partita Iva in qualità di cessionari/committenti, pena lo scarto del documento

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