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Concordato preventivo obbligatorio: la nostra operazione

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o Studio Pederzoli & Associati, in qualità di advisor fiscale e finanziario, ha assistito con i propri professionisti una società Cliente, operante nel comparto maglieria e confezioni, in un’operazione di concordato preventivo obbligatorio, omologato nello scorso mese di giugno.

 

Che cos’è il concordato preventivo?

Il concordato preventivo è uno strumento che consente all’imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio.

 

La nostra operazione

Per i dipendenti ancora in forza è stata prevista la procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 L. 223/1991 in vista della scadenza del “Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi” previsto dall’art. 44 del D.L. n. 109 del 2018, convertito in L. n. 130 del 2018 (c.d. “Decreto Genova”).

La società cliente aveva presentato in data 22.07.2020 il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 co. 6 l. f.

Il Tribunale, con provvedimento ex art. 180 l. f. emesso il 19.05.2021, dato atto che “il piano non prevedeva la suddivisione in classi; sulla base delle manifestazioni di voto fatte pervenire al Commissario Giudiziale sino all’udienza e nei venti giorni successivi all’adunanza risultano espressi voti favorevoli tali da raggiungere le maggioranze di cui all’art. 177 l. fall.”, ha fissato per la omologazione l’udienza cartolare del 30.06.2021.

Il totale dell’attivo residuo a favore dei creditori chirografari – senza suddivisione in specifiche classi, ma collocati in un’unica classe – è stato proposto in distribuzione mediante la liquidazione dei beni sociali e l’incasso dei crediti “esigibili” che si prevede possa avvenire entro il 31.12.2022.

 

Il pagamento dei creditori

La proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti tempistiche:

  1. Pagamento integrale dei crediti prededucibili già scaduti alla data dell’omologazione entro trenta giorni dal decreto di omologazione definitivo (salvo quelle che il Tribunale disporrà di depositare in via anticipata);
  2. Pagamento integrale degli ulteriori oneri e spese prededucibili maturandi dopo l’omologazione, alle relative scadenze;
  3. Pagamento integrale dei creditori privilegiati entro un anno dal decreto di omologazione definitivo;
  4. Pagamento dei creditori chirografari nella percentuale proposta (20%) entro il 31.12.2022.

Lo Studio ritiene che la procedura possa concludersi positivamente entro un anno dall’omologazione, essendo già state incassate tutte le somme dell’attivo patrimoniale.

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