Stampa & Eventi

Chiave elettronica: le informazioni contenute sono dati personali

Con una decisione inedita, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista che chiedeva la condanna della casa automobilistica BMW al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, per aver rilasciato un duplicato della chiave elettronica dell’auto ad un soggetto non autorizzato, poi rivelatosi un truffatore.

 

Il fatto

L’automobilista, nel 2012, aveva chiesto dinanzi al Tribunale di Milano la condanna di BMW Italia S.p.A. in solido per l’illecito trattamento dei suoi dati personali, avvenuto attraverso il rilascio in data 11/5/2012 di un duplicato della chiave elettronica della sua autovettura (oggetto di furto in data 21/5/2012) ad un soggetto non autorizzato che poi si era rivelato un truffatore.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso perché non ha ravvisato alcun illecito trattamento di dati personali, affermando che il trattamento poteva essere individuato nella comunicazione del numero di telaio, poiché solo questo aveva le caratteristiche del dato personale, e non nella consegna del duplicato della chiave.

Tuttavia, dal momento che il numero del telaio era già in possesso del truffatore, recatosi presso la concessionaria, il Tribunale ha affermato che la consegna del duplicato della chiave non comportava un illecito trattamento di dati personali.

 

Il ricorso in Cassazione

L’automobilista ha motivato il ricorso in Cassazione lamentando l’indebito trattamento e comunicazione del codice individuale “Personality Code”, abbinato alla vettura di ogni cliente, indispensabile per accedere all’utilizzo dell’automezzo e gestito direttamente ed esclusivamente dal Gruppo BMW. Nel caso specifico, il codice individuale – a seguito della richiesta del truffatore – era stato immagazzinato nel duplicato della chiave loro rilasciato ed utilizzato, poi, per trafugare l’autovettura.

Perciò il ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla contestazione relativa l’illiceità della comunicazione dei codici personali, avvenuta mediante la consegna del duplicato della chiave a persona diversa dal proprietario dell’autoveicolo. Inoltre, viene sottolineato come il codice personale fosse diverso dal numero del telaio della vettura.

 

La sentenza della Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’automobilista, rammentando la definizione di “dato personale”, ossia qualunque informazione relativa la persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Alla luce di questa definizione, sono dati personali sia il numero di targa del veicolo, nonostante questo sia visibile a tutti, sia i dati costituenti la chiave di accesso al sistema elettronico di apertura e chiusura dell’autoveicolo, in quanto ciò che rileva non è il numero in sé ma il suo collegamento a una persona.

Il Tribunale ha allora errato ritenendo che il trattamento rilevante fosse esclusivamente quello relativo all’acquisizione del numero di telaio, “quasi che lo stesso fosse incompatibile con altro e diverso trattamento di altri dati collegati anche al medesimo numero di telaio, tanto da esaurire le condotte valutabili“.

Al contrario, avrebbe dovuto considerare l’intera “attività posta in essere da BMW mediante la predisposizione di una chiave elettronica personalizzata indispensabile per l’utilizzo dell’autoveicolo, consegnata in esecuzione del contratto di acquisto e incorporante dati direttamente e indirettamente identificativi dell’autovettura e del proprietario“.

Ciò che deve essere accertato è se e in quale misura la predisposizione della chiave elettronica, indispensabile per l’utilizzo dell’autovettura e riservata contrattualmente in via esclusiva alla casa automobilistica, nonché la sua successiva duplicazione e/o modifica a richiesta di un terzo, con la conseguente consegna, integri un trattamento illecito di dati ove svolto al di fuori dei protocolli stabiliti dal contratto da parte della società concessionaria.

Pertanto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa al Tribunale di Milano per il riesame della vicenda.

Lascia un commento