Stampa & Eventi

Decreto Sostegni-bis: novità in materia di lavoro

E’

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 riguardante misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica “Covid-19” per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Di seguito si illustrano le principali disposizioni introdotte in materia di lavoro.

 

Trattamento di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti

Il Decreto all’art. 40 comma 1 introduce un NUOVO trattamento di integrazione salariale, a favore dei datori di lavoro precedentemente destinatari della Cigo Covid (della durata di 13 settimane) riconosciuta e/o fruita nel periodo 1.04.2021 – 30.06.2021.

Tale nuovo trattamento ha una durata massima di 26 settimane da beneficiare nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed il suo utilizzo è subordinato a due condizioni:

  • Riduzione di fatturato nel primo semestre 2021 pari al 50% rispetto al primo semestre del 2019;
  • Sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021 finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, che disciplini, tra i suoi contenuti, le modalità con le quali l’azienda può variare in aumento le ore di lavoro per soddisfare le esigenze di mercato.

Il trattamento erogato è stabilito nella misura del 70% della retribuzione globale spettante per le ore non prestate, nei limiti di una riduzione media oraria non superiore all’80%. Per ciascun lavoratore la percentuale complessiva di riduzione dell’orario di lavoro non potrà poi essere superiore al 90%, nell’arco temporale del periodo per il quale l’accordo collettivo è stato stipulato. Per tali trattamenti non è previsto il pagamento di alcuna contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.

Per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale, dal 1° luglio 2021 restano precluse per tutta la durata di fruizione del trattamento:

  • L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91);
  • La possibilità di procedere con le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto;
  • La facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).

Rimangono altresì consentiti i licenziamenti rientranti nelle ipotesi disciplinate dall’art. 1 comma 311, della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e riportati all’art. 40 comma 5 del citato Decreto Sostegni-bis.

 

Contratto di rioccupazione

Il testo normativo introduce, in via eccezionale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, ovvero un contratto di lavoro a tempo indeterminato volto a incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione (ex art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015).

Condizione sine qua non per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, mirato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere ad nutum dal contratto che, in caso contrario, prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione riconosce al datore di lavoro di uno sgravio contributivo totale, per un periodo massimo di 6 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tuttavia restano esclusi da tale esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Integra invece l’ipotesi di revoca dell’esonero e il conseguente recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  1. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
  2. Il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla medesima assunzione.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la suddetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il lavoratore con il contratto di rioccupazione, mentre in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

Disposizioni in materia di NASPI

Fino al 31.12.2021 per le prestazioni in pagamento dal 1.06.2021 è sospesa la riduzione del 3% ogni mese, prevista a decorrere dal 4° mese di fruizione.

 

Decontribuzione per i settori del turismo, stabilimenti termali, commercio

Ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

 

Indennità per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo

L’art. 42 del Decreto in oggetto riconosce un’indennità una tantum, pari a € 1.600, per i lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e dello spettacolo.

 

Indennità collaboratori sportivi

Il Decreto Sostegni-bis riconosce un’indennità variabile in favore dei lavoratori sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica. Tale somma sarà erogata da “Sport e Salute spa” secondo i seguenti parametri:

  1. Ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000,00 annui, spetta la somma di € 2.400,00;
  2. Ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000,00 e € 10.000,00 annui, spetta la somma di € 1.600,00;
  3. Ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000 annui, spetta la somma di € 800,00.

Lascia un commento