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Attenzione ai controlli INPS sui massimali contributivi

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’INPS, con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, informa di aver predisposto i controlli sulle contribuzioni eccedenti i massimali comunicate dai datori di lavoro a partire dal 2015.

Nel documento citato, l’istituto comunica di aver avviato un’attività di verifica estraendo i nominativi dei lavoratori per i quali nelle denunce contributive UNIEMENS era stato valorizzato il campo <eccedenza massimale>, con l’intento di evidenziare possibili omissioni contributive.

 

La disciplina

Come è noto, la Legge 335/1995 (c.d. Riforma Dini) segnò il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, introducendo l’applicazione del suddetto massimale – l’importo della retribuzione annua lorda oltre il quale non è più dovuta contribuzione previdenziale, per gli anni 2020 e 2021 è pari a € 103.055,00 -.

Conseguentemente, la retribuzione eccedente il massimale si considererà utile solo ai fini delle contribuzioni minori (quelle riguardanti la malattia, maternità, disoccupazione ed assegni al nucleo familiare).

 

Chi riguarda la disposizione?

Tale disposizione interessa esclusivamente i lavoratori:

  • Iscritti alla Gestione Separata;
  • Privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 01.01.1996;
  • Con anzianità contributiva antecedente al 01.01.1996, ma che abbiano optato per il regime contributivo.

Per anzianità contributiva si intende il complesso di accrediti di contribuzione, compresi i periodi di contribuzione figurativa, facoltativa, da riscatto (di laurea o di servizio militare), i trasferimenti gratuiti od onerosi, nonché la contribuzione volontaria.

 

Quali sono le anomalie rilevate?

Dall’analisi svolta l’INPS dichiara di aver individuato due tipologie di anomalie:

  • Lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per quella specifica annualità, ossia situazioni in cui sono state esposte eccedenze in maniera impropria, a fronte di imponibili che non ne giustificavano l’utilizzo;
  • Lavoratori per i quali si evidenzia la presenza di contributi anteriori al 01.01.1996, ma in assenza di opzione per il sistema contributivo.

 

Operazioni di recupero

A seguito dell’individuazione di tali anomalie l’istituto ha avviato un’azione volta al recupero dei contributi dovuti e non versati, corredati da sanzione amministrativa, trasmettendo a ciascun datore di lavoro interessato una diffida ad adempiere entro 90 giorni dalla data di notifica.

A fronte di ciò acquisisce sempre maggiore importanza per i datori di lavoro sottoporre ai lavoratori in fase di assunzione una dichiarazione circa lo status contributivo, ricordando loro di comunicare all’azienda eventuali variazioni rilevanti (ad esempio il riscatto di contributi ante 1996), affinché quest’ultima possa adempiere correttamente agli obblighi contributivi.

Inoltre, la circolare INPS 42/2009 ha precisato che i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 che acquisiscono anzianità contributiva pregressa al 01.01.1996 (per esempio a seguito di riscatto laurea o servizio militare) non sono più soggetti all’applicazione del massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, la contribuzione deve essere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento, salva l’ipotesi in cui il lavoratore non sottoscriva nello stesso momento l’opzione di adesione al sistema contributivo.

Per completezza ricordiamo che il calcolo del massimale opera su base annua indipendentemente dal numero di rapporti di lavoro svolti nel corso dell’anno – anche contemporaneamente – e a prescindere dalle gestioni previdenziali di riferimento.

In ipotesi di più rapporti di lavoro in successione nell’anno e di saturazione del predetto limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro dovrà adempiere per le sole contribuzioni minori.

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