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Legge di Bilancio 2021: esoneri per i datori di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Proroga contratti a termine acausali

Fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Ammortizzatori sociali

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di dodici settimane.

Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza alla data del 01.01.2021.

 

Esonero contributivo alternativo e ammortizzatori sociali

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga per Covid-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L’esonero è concesso per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Blocco licenziamenti

Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto

Fino alla medesima data, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e resteranno sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di

  • Licenziamenti dovuti alla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • Nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi.

Inoltre, sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, o quando ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. da 100 a 105 e 107 L. 205/2017 è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto post apprendistato e alle assunzioni di ex studenti che abbiano svolto alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.

 

Esonero contributivo per assunzione di donne

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, cc. da 9 a 11 L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Il beneficio è riconosciuto per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

 

Congedo di paternità

Anche per l’anno 2021, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima; tale facoltà è estesa anche ai casi di morte perinatale.

 Il congedo obbligatorio di paternità è riconosciuto anche per il 2021, con aumento della durata da 7 a 10 giorni.

 Inoltre, anche per il 2021 il padre può fruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per un ulteriore giorno.

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