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Termocamere in azienda: cosa fare

Sono molte le aziende che hanno adottato termocamere per il controllo degli accessi come misura di contenimento del rischio di contagio. Tale sistema comporta necessariamente il trattamento di dati personali e, pertanto, è essenziale conoscere, in un’ottica preventiva, le implicazioni sotto il profilo privacy.

Termocamere e privacy: obbligo di valutazione d’impatto preventiva

Tra gli strumenti maggiormente adottati dalle aziende troviamo le termocamere, i termoscanner manuali e i termometri ad infrarossi. Prima di effettuare qualsiasi raccolta o rilevazione di dati personali, è bene ricordare che il titolare del trattamento dovrà previamente verificare la conformità di tutti i dispositivi adottati alla disciplina di tutela della privacy di cui al GDPR. E’ dunque necessario che le aziende si tutelino già al momento della scelta nell’acquisto o meno di strumenti di prevenzione Covid-19, mediante la valutazione d’impatto sui dati personali trattati (DPIA), siccome potrebbero effettuarsi trattamenti che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

 

Termocamere sul lavoro e obbligo di informativa

Il monitoraggio dell’accesso in azienda mediante termocamere costituisce uno strumento di tutela al fine di limitare il rischio del contagio da Covid-19. Sia il personale dell’azienda che i visitatori devono essere informati che l’accesso alla struttura sarà subordinato al rilevamento della temperatura con l’impiego di appositi strumenti digitali. La comunicazione può essere resa tramite avvisi, ad esempio, affissi nelle pareti dell’azienda e ben esposti. L’avviso non sostituisce l’informativa privacy ex art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, che il titolare deve comunque rendere disponibile e consultabile a tutti i soggetti interessati.

 

I soggetti designati al rilevamento della temperatura

Lo svolgimento dell’attività di rilevamento della temperatura deve essere svolta da soggetti specificamente designati al trattamento dei dati. I soggetti incaricati dovranno essere al corrente e preparati in merito alle procedure da attuare sia per la misurazione della temperatura sia, al contempo, delle modalità di trattamento dei dati raccolti.

 

Finalità, base giuridica e aggiornamento del registro dei trattamenti

Nel caso in cui l’azienda utilizzi le termocamere al fine di valutare l’accesso giornaliero di dipendenti e collaboratori (o dei visitatori esterni), il titolare è tenuto a determinare la finalità e la base giuridica da utilizzare per il suo utilizzo così come specificato nel Protocollo d’intesa del 24 aprile 2020. Dovrà, poi, aggiornare il registro dei trattamenti, documento obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del Reg. UE n. 2016/679. Nel caso venga superata la soglia dei 37,5° nella misurazione della temperatura, il titolare deve delineare una procedura che gli incaricati al trattamento dovranno attuare – ossia l’allontanamento dai locali dei soggetti non idonei all’ingresso.

In conclusione, le innovazioni tecnologiche come gli strumenti di rilevazione della temperatura, anche in un contesto di emergenza come quello attuale, si pongono certamente a servizio degli individui offrendo soluzioni sempre più all’avanguardia per il raggiungimento delle finalità a cui esse sono sottese. Tuttavia, è fondamentale inquadrare correttamente la cornice giuridica entro la quale orientarsi, senza perdere di vista l’orizzonte generale delineato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, ricercando un ragionevole bilanciamento tra gli interessi in rilievo.

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