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Verifica dell’indirizzo PEC entro il 01/10/2020

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) punta a definire un sistema dove il domicilio digitale (PEC) è prerequisito necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa – oltre alla regolare iscrizione al Registro Imprese delle Camere di commercio.

Quali sono i termini di scadenza per la verifica dell’indirizzo PEC?

Entro il 01/10/2020 le imprese dovranno verificare se il proprio indirizzo PEC è attivo e iscritto nel Registro Imprese. In caso contrario dovranno acquisirne uno presso i certificatori accreditati. Per  coloro che risulteranno inadempienti dopo il 01/10/2020, oltre alla sanzione, il conservatore dell’Ufficio del Registro Imprese procederà ad assegnare d’ufficio un domicilio digitale in sola ricezione dei documenti.

A quanto ammontano le sanzioni?

Gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono compresi tra un minimo di € 206 e un massimo di € 2.064 per le società e tra un minimo di € 30 e un massimo di € 1.548 per le imprese individuali.

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio – caso molto frequente, ndr) il Conservatore del Registro Imprese cancella l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

Gli aspetti burocratici relativi alla trasmissione del proprio indirizzo PEC sono stati semplificati con la possibilità di comunicare il proprio recapito al Registro Imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa all’indirizzo ipec-registroimprese.infocamere.it.

Quali sono le regole per i professionisti iscritti agli Albi?

Per i professionisti iscritti agli Albi la verifica della presenza del domicilio digitale (PEC) è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, l’art. 37, c. 1, lett. e) del Decreto Semplificazioni – in fase di conversione – non pone una data entro cui effettuare tale comunicazione.

Il Decreto riconosce, tuttavia, solo 30 giorni per adempiere una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine. Il rischio per il professionista è la sospensione dall’Albo fino all’avvenuta comunicazione.

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