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Fotografie sul web e diritto alla riservatezza

La raccolta del consenso è un quesito frequente quando si parla di protezione di dati personali e diritto all’immagine: come deve comportarsi il titolare del trattamento quando scatta fotografie agli interessati finalizzate alla pubblicazione sul web?

L’introduzione del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) ha sicuramente rafforzato la tutela della riservatezza degli individui e, di conseguenza, anche delle immagini personali. Di seguito rispondiamo alle domande più frequenti in materia di immagini personali e la loro divulgazione sul web.

Quando bisogna raccogliere il consenso?

Premesso che l’immagine si qualifica come dato personale, così come indicato dal Considerando 51, il suo utilizzo è ammesso solo nel caso in cui l’interessato abbia prestato il proprio consenso (art. 6 del GDPR).

Pertanto, prima di procedere con lo scatto delle fotografie – e della loro eventuale pubblicazione sul web – è sempre richiesto il consenso del soggetto, salvo che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto (ex art. 97 della Legge sul diritto d’autore).

Nel caso di immagini di minori come bisogna comportarsi?

Il Considerando 38 specifica che i “minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali”. Proprio in ragione alla consistenza dei rischi e delle conseguenze connessi, è essenziale assoggettare ogni divulgazione di immagini al consenso da parte dei genitori o dal soggetto esercente la potestà genitoriale o dallo stesso interessato qualora abbia raggiunto almeno i 16 anni d’età (art. 8 del GDPR).

Sulla necessità che il consenso sia espresso da entrambi i genitori si è espressa anche la giurisprudenza. È cruciale la pronuncia del Tribunale  di Mantova con la sentenza del 19 settembre 2017. Nel caso esaminato, uno dei due genitori lamentava un uso eccessivo dei social network da parte dell’altro; il Giudice, ravvisando un mancato consenso di entrambi e considerato il fatto pregiudizievole per il minore, ha intimato l’immediata rimozione delle immagini ritraenti l’interessato e il divieto, in futuro, di effettuarne di nuove.

Cosa bisogna fare oltre a raccogliere il consenso?

Come detto sopra, l’immagine fotografica di una persona è anche un dato personale, dunque, nel caso del ritratto, oltre a ottenere il consenso della persona ritratta, il titolare del trattamento è tenuto a rendere anche l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 679/2016. All’interno del documento dovrà esplicitare la finalità del trattamento – ad esempio la pubblicazione sul web – e specificare la base giuridica – il consenso –.

La disciplina in materia di trattamento di dati personali obbliga, in generale, a rendere l’informativa prima della raccolta del dato. Tuttavia, si comprende come una tale imposizione possa risultare difficoltosa in occasione di eventi che coinvolgono un gran numero di soggetti.

Pertanto, come già specificato dal Garante, l’informativa può essere resa in circostanze particolari anche con cartelli riportanti icone e può consistere in un’informativa “sintetica” che rimandi ad una più completa. Ad esempio, è possibile affiggere cartelli con cui si informa il pubblico della presenza di uno o più fotografi, rimandando all’informativa completa che potrà essere inserita sul sito web del titolare del trattamento o di presentazione dell’evento.

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